lunedì 29 ottobre 2007

Ogni tanto ne salta fuori una nuova

Mi era sfuggita, anche se il significato della Risoluzione n. 122 del 1 Giugno 2007 era intuitivo:
i poteri di accertamento in caso di finanziamento conseguente all'acquisto di un immobile impongono alle aziende cedenti alcune cautele.
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Seconco la risoluzione, se un privato acquista casa con un mutuo superiore al valore dell'immobile, ai fini Iva può essere soggetto a rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate (non ai fini del Registro se dichiara almeno la rendita rivalutata).
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Ma se, come è uso, chi compra casa ci mette dentro anche il mutuo per cambiare l'auto, per comprare i mobili (che non si potrebbe ma, si sa ... ) o per ristrutturare?
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Non importa, è l'azienda cedente che deve dare la prova contraria, ovvero è l'azienda che deve procurare documentazione per potere dimostrare che chi ha acquistato oltre che pagare la casa, ha "arrotondato" per scopi personali.
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Ai fini tecnici, trattasi di presunzione legale relativa per superare la quale non è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'acquirente, anche se questo "pezzo di carta" costituisce un elemento di valutazione in sede di controllo.
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La prova contraria è costituita da: autorizzazioni comunali, fatture quietanzate, preventivi ... tutti intestati all'acquirente.
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Come è sempre più complicato ...

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