sabato 29 dicembre 2007

Finanziaria 2008: Il "forfettone" /1 - prime riflessioni

Ovvero il regime dei "contribuenti minimi" nell'articolo 1 commi dal 96 al 117 (della legge n. 244 del 24 dicembre 2007)
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A chi interessa:
le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, con residenza in Italia che
nel periodo di imposta precedente (quindi il 2007) o in quello in cui entra in vigore (e quindi il 2008) hanno le seguenti caratteristiche (o pensano di averle) :
· ricavi o compensi non superiori a 30.000,00 euro
· assenza di esportazioni
· assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori
· spese sostenute nel triennio precedente per acquisto di beni strumentali non superiori a 15.000,00 euro.
Pur avendo le caratteristiche appena indicate sono comunque ESCLUSI coloro che:
· si avvalgono di regimi speciali (agricoltori, editori, agenzie viaggi, ecc.)
· effettuano, in via prevalente, la cessione di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi
· oltre a svolgere l’attività individuale partecipano in società di persone, associazioni professionali o società di capitali che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale.
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Chi ci arriva automaticamente (regime naturale):
Tutti coloro che hanno le caratteristiche indicate, per questo si diche che è un regime naturale, dal quale è possibile uscire e rientrare nel regime ordinario, mediante opzione. Significa, in poche parole, che non serve fare opzioni per entrare in questo regime, ma serve fare opzioni se se ne vuole uscire.
Attenzione però ai comportamenti concludenti: come ricordano G.P. Ranocchi e G. Valcarenghi in un articolo su Il Sole-24Ore del 24 Dicembre 2007, emettere per esempio una fattura attiva con Iva comporta, di fatto, l'uscita dal regime.
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E' un sistema semplificato per diversi motivi:
- per gli adempimenti contabili basta ricordare che è previsto l'esonero dagli adempimenti Iva (eccezioni per reverse charge e acquisti Intra, esonero dai registri contabili, dagli elencli clienti e fornitori, esclusione dagli studi di settore e parametri.
- per la tassazione c'è esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti, si applica una imposta sostitutiva dell’Irpef, con aliquota unica al 20% da calcolare sulla differenza fra ricavi e costi (compresi i contributi obbligatori) valutati con criterio di cassa, non c'è IRAP
Non sono tutte rose e fiori, ci sono anche svantaggi:
Niente detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, se si passa successivamente in regime ordinario (vuoi per scelta o per perdita dei requisiti) , ci sono complicati adempimenti fiscali e contabili, se il contribuente non possiede altri redditi soggetti ad IRPEF perde di fatto il diritto a molte deduzioni e detrazioni; e, non ultimo, l'imposta sostitutiva del 20% che si applica potrebbe essere parecchi superiore alle imposte calcolate con il regime ordinario.
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Questo regime elimina i tre preesistenti: contribuenti minimi in franchigia - attivita` marginali - super-semplificato per imprese di minori dimensioni
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Gli approfondimenti qua di seguito:
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Update:
in due parole, può valerne la pena per chi ha pochi acquisti, perchè si perde la detrazione dell'Iva, a chi ha poche o nulle detrazioni/deduzioni, perchè non saranno utilizzabili; da ragionare anche sul discorso Irap che non sarebbe comunque da pagare, visto che sono soggetti di fatto senza organizzazione ...
e l'Agenzia delle Entrate ci ha fatto anche un pieghevole.

9 commenti:

Paolo ha detto...

Ciao, mi permetto di chiederTi se nelle direttive del nuovo sistema semplificato per i contribuenti minimi i soci di Cooperative sono inclusi nella definizione"...oltre a svolgere l’attività individuale partecipano in società di persone,...".Buon anno ed i migliori auguri per la Tua attività. Paolo - Verona

Elena Trombetta ha detto...

la circolare parla di società di persone, associazioni professionali per l'esercizio della professione e srl a ristretta base che hanno optato per la trasparenza.
le società cooperative non ci sono.
Ciao e grazie per gli auguri!

Paolo ha detto...

Grazie Elena, rinnovo gli auguri e aggiungo i complimenti.

Miky ha detto...

Ciao, sto valutando l'opprtunità di aderire al nuovo "forfettone", due domande se puoi aiutarmi:

la prima: posto che mi trovo nell'ambito dei primi 3 esercizi di attività (lavoro autonomo) non credi sia più conveniente il vecchio forfettino ovvero il regime per le nuove attività ex art.13 L.388/2000 (anche in considerazione del maggior limite stabilito per poter beneficiare del suddetto regime)?

seconda domanda: nel caso scegliessi di avvalermi del nuovo regime va applicata la ritenuta d'acconto o, come per il forfettino, i compensi fatturati non sono soggetti?

Grazie.
un saluto e auguri di buon anno.

Anonimo ha detto...

Applicando il regime nelle fatture deve esser indicato qualcosa per spiegare la mancata applicazione dell'IVA?

Elena Trombetta ha detto...

@claudio: va indicato che l'imponibile non è soggetto Iva ai sensi della Legge 244/2007 - art. 1 - comma 100

Elena Trombetta ha detto...

@miky: i vecchi regimi sono aboliti. per la ritenuta d'acconto aspettiamo un chiarimento (ho fatto un post di recente)

Anonimo ha detto...

Ciao, mi chiamo Sacha. Intanto grazie per le precisei nformazioni. La mia partita Iva è nel campo delle creazioni e interpretazioni, in pratica mi occupo di teatro, per cui ho la doppia aliquota Iva: 20% quando è attività professionale (corsi o doppiaggio), 10% quando è artistica (spettacoli teatrali). Mi chiedo se rientro tra color che sono esclusi dal "forfettone" o potrei scelgiere di aderirvi. Grazie, ciao

MaurizioB ha detto...

Ciao, mi chiamo Maurizio.
Oltre all'attività di consulente, che è nei requisiti previsti, sono anche dipendente a tempo indeterminato nella scuola (come docente). Il reddito della attività professionale è inferiore a 30000 euro, la somma dei due redditi è maggiore. Questo mi esclude dal "Forfettone" ? Grazie, Maurizio